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Là pubblicità iliad sul premio ricevuto da Opensignal per la qualità del segnale è “contrario all’articolo 2 del Codice” e alla Giuria pubblicitaria”ne ordina la cessazioneCosì è stato deciso la scorsa settimana, e ora lo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria – rende pubblico il motivo dello stop chiesto da WindTre, Vodafone e TIM. Nella seconda parte della documentazione iliad accusa Vodafone e WindTre di violazione degli articoli del Codice Deontologico in due spot pubblicitari.
LE MOTIVAZIONI DELLA GIURIA
La giuria ha accolto la richiesta di interrompere la pubblicità di iliad come dichiara garante della comunicazione e non dei contratti, pertanto non ritiene rilevante il contenuto degli accordi tra l’operatore telefonico e Opensignal. Il suo compito è piuttosto quello di garantire che ciò che viene comunicato ai consumatori corrispondono al vero.
Detto questo, il concetto di “disponibilità” pubblicizzato da iliad sui dati Opensignal è fuorviante, poiché la percezione pubblica è diversa dal significato tecnico attribuitogli dai report di Opensignal. Il messaggio che passa quindi non è corretto, perché quando il consumatore sente parlare di “disponibilità di rete” pensa a copertura territorialee non ad altri parametri come il percentuale di tempo connesso alle reti più veloci.
La giuria giudica”importante per il consumatore comprendere le basi del riconoscimento di un presunto primatoI messaggi pubblicitari devono pertanto essere interrotti in quanto contrari all’articolo 2 del codice di autodisciplina. Iliad aveva risposto a questa decisione commentando:
Rispettiamo lo IAP. Rimaniamo convinti di aver agito in buona fede, visto che il premio ricevuto da Opensignal è un dato di fatto.
LE PARTI SI INVERTONO
E ora tocca ad iliad segnalare alla Giuria Vodafone e WindTre, in particolare per quanto riguarda il pubblicità sulla convergenza fisso-mobile Infinito Insieme e sul servizio WiFi Calling. L’accusa è contenuta nella stessa difesa depositata allo Iap dall’operatore francese: la Giuria si è già pronunciata contro iliad, l’udienza per affrontare eventuali inadempienze di Vodafone e WindTre si terrà invece il 14 marzo.
Vodafone: il punto è quello Insieme infinito che, secondo l’Iliade, viola gli articoli 2 e 15 del Codice di Autodisciplina (comunicazione commerciale ingannevole e comparazione). Nell’annuncio si fa riferimento a WiFi domestico stabile e inarrestabileiliad afferma invece che basta una rapida ricerca su Google per “trovate molte testimonianze negative di utenti che lamentano le continue interruzioni e addirittura la completa assenza del segnale WiFiVodafone, quindi, dovrebbe fornire la prova dei dati e, in violazione dell’articolo 15 sul confronto, non può superiorità del servizio e di supremazia.
WindTre: qui gli elementi presi in considerazione sono i 2, 14 (denigrazione) e 15 e si riferiscono allo spot WiFi Calling che “permette di parlare anche dove la rete mobile non è disponibile, come scantinati, capannoni e palazzi con muri spessiIliad accusa WindTre di diffamazione quando il testimonial Fiorello afferma:Prende ovunque da me, da te? Dai, sei nella cuccia?” affermando che si tratta di un messaggio altamente denigratorio. In pratica lo spot è contrario all’articolo 2 in quanto veicola un messaggio non veritiero, con l’articolo 14 perché denigra la concorrenza e con l’articolo 15 perché confrontare servizi non omogenei.
IAP: WINDTRE NON COLPEVOLE, VODAFONE S
04/17
IL La giuria ha rigettato l’istanza presentata nei confronti di WindTre con la pronuncia n. 12/2023 del 14 aprile scorso:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Di tono opposto la decisione in merito Vodafone, ritenuti responsabili di comunicazioni commerciali ingannevoli con la pronuncia n. 11/2023 del 14 aprile scorso:
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 CA limitatamente al claim “Wi-Fi domestico stabile e inarrestabile (…) per un segnale sempre perfetto” ed entro questi limiti ne ordina la cessazione.
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