[ad_1]

Il caso di borseggiatori responsabile dei furti nella metropolitana di Milano ha riacceso i riflettori sul tema della madri detenute e figli minori. Oggi, infatti, sono 23 le madri detenute con i genitori 26 bambini, secondo i dati forniti dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. Numeri in crescita, se consideriamo che solo il 28 febbraio erano 21 le madri detenute con 24 figli al seguito.

Cosa dice la legge italiana

Oggi la questione delle detenute madri e dei minori è regolata, tra gli altri, dal D146 cp sul rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena. L’articolo in questione prevede che l’artesecuzione di una sentenza che non è pecuniario deve esserlo differita per le donne in gravidanzaper il madri che hanno un figlio di età inferiore a un anno e per quelli con AIDS conclamato o un’altra grave malattia. In caso di interruzione della gravidanza o di dichiarazione della donna che non ha più la responsabilità genitoriale sul figlio, il rinvio non opera o è revocato.

L’articolo 11 comma 9 della legge n. 354 del 26 luglio 1975la legge sull’ordinamento penitenziario, prevede che le madri detenute possano restare con loro i bambini fino a tre anni. La norma in questione, unitamente ad alcuni articoli del codice di procedura penale, è stata modificata con l’introduzione della legge NO. 62 del 21 aprile 2011. Modificando il comma 4 dell’articolo 275 cpc, infatti, la citata legge stabilisce che per mamme con bambini fino a 6 anni conviventi non si applica la custodia cautelare in carcere tranne che per esigenze eccezionalmente importanti. La legge, inoltre, inserisce nel codice di procedura penale l’articolo 285 bis, il quale prevede che per le gestanti e le madri con figli di età inferiore ai 6 anni il giudice può disporre l’affidamento in istituto con affidamento attenuato, un Icam in caso di esigenze particolarmente importanti. In aggiunta all’articolo 284, invece, la legge 21 aprile 2011 n.62 aggiunge che gli arresti domiciliari sono disposti in una casa famiglia protetta.

Secondo articolo 2 della leggene ha diritto anche la madre condannata, imputata o internata per provvedimento del direttore o del magistrato visitare il figlio più piccolo se in gravi condizioni di salute o in pericolo di vita. Inoltre, per le madri di bambini di età imeno di 10 annianche i non conviventi internati, condannati o imputati, hanno la possibilità di assisterlo durante le visite specialistiche se sussistono gravi motivi di salute.

.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *