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Ha anche a che fare con come misurare la distanza tra i data center (in linea d’aria o in chilometri stradali) nella frase con cui il Il Tar del Lazio silura il cloud pubblico presentato dal consorzio di imprese guidato da Tim, che lo scorso luglio è stato insignito del polo strategico nazionale (PSN). Con decisione del 22 febbraioma reso noto solo il 13 marzo, i giudici della prima sezione bis del TAR del Lazio hanno giudicato l’offerta con cui il consorzio composto da Tim, Leonardo, Sogei (la società informatica dello Stato) e Cdp Equity (braccio della Cassa Depositi e Prestiti) l’11 luglio 2022 ha ricevuto l’incarico di realizzare l’infrastruttura cloud nazionale su cui dovranno migrare i dati più sensibili della pubblica amministrazione.
Nelle quasi cento pagine della sentenza, la giuria, presieduta da Rosa Perna e composta da Floriana Venera di Mauro e Claudio Vallorani, smonta il argomenti con cui Fastweb e Aruba, che avevano inizialmente vinto la gara, poi spiazzati dal diritto di prelazione dei concorrenti, accusano le controparti, così come il ricorso successivamente presentato da Tim. Norme di finanza pubblica, busillis del codice degli appalti, ricostruzioni sulle date di presentazione delle offerte e dei progetti. Tutto cade sotto il machete dei giudici. Fatta eccezione per due punti, che costano a Tim l’inammissibilità dell’offerta.
La distanza dei data center
La prima riguarda la distanza tra i data center. Il bando di gara precisa che i quattro centri elaborazione dati PSN devono stare in coppia in due zone diverse (regione) del paese, a uno distanza minima di 500 km. Il consorzio che ha vinto il progetto cloud ha accoppiato l’infrastruttura in due data center vicino Roma, ad Acilia e Pomezia, e due fuori Milano, a Rozzano e Santo Stefano di Ticino. Fastweb e Aruba hanno iniziato a calcolare la distanza. E hanno segnalato al Tar che la prescrizione è rispettata nel caso della tratta Pomezia-Santo Stefano Ticino (513 chilometri), non lo è in tutti gli altri casi. La distanza non è una ragione aerea. Serve per soddisfare gli scopi di “**ripristino di emergenza **- si legge nella sentenza- cioè per garantire che, nel caso in cui si verifichi un evento avverso tale da determinare un guasto in una regione, l’altra rimanga integra e operativa”.
Tim ha obiettato che la distanza è calcolata in termini di percorrenza su strada, la richiesta viene rispettata perché supera i 500 km. Per il Tar, invece, va considerando la distanza in linea d’ariadato che si discute di minimizzazione del rischio.
Rischio sismico
La seconda eccezione di Fastweb e Aruba accolta dal giudice amministrativo riguarda gli indici sismici. Essendo il Psn un’infrastruttura critica, il bando ne prevede l’installazione in zone a basso rischio sismico, non inferiore a 3 (su una scala di 4). Pomezia, invece, c’è zona 2B. E poiché Tim non ha spiegato come mitigare il rischio, l’offerta deve essere respinta per i richiedenti. L’azienda ricorda che Pomezia è passata nel 2009 da a grado di rischio sismico da 3 a 1B e che i data center impiantati nel comune laziale rispettano le norme antisismiche. Contro detrazioni che non soddisfano i giudici, che anche in questo caso danno ragione al consorzio escluso.
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